Linee guida operative per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell’emergenza COVID-19 negli stabilimenti balneari e spiagge libere

Il presente documento rappresenta una linea guida rivolta alle imprese turistiche che gestiscono stabilimenti balneari al fine di indicare le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del personale dello stabilimento e permettere l’esercizio dell’attività nel rispetto della loro sicurezza.

Le presenti linee guida saranno aggiornate, integrate o modificatesulla base dell’evoluzione delle disposizioni del governo, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico, nonché di eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale.

Le misure proposte nel presente documento sono valutate da ogni singola impresa al fine di adattarle alle caratteristiche specifiche di ogni contesto locale con un proprio piano aziendale di controllodel contagio che metta in atto le presenti indicazioni.

Le presenti linee guide possono costituire un riferimento ai fini dell’integrazione del DVR (documento di valutazione del rischio ai sensi del d.lgs. n.81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Formazione e informazione del personale

L’impresa titolare dello stabilimento balneare provvede a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

Tutti i dipendenti dell’azienda e i collaboratori devono essere dotati di un tesserino/elemento di riconoscimento (es. maglietta staff o altro) esposto e visibile in modo che i clienti possano avere punti di riferimento immediatamente visibili.

Il DPCM 26/4/2020 allegato 6 prevede l’affissione di appositi dépliant informativi all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili (citati successivamente in “Comunicazione”)

Screening test del personale e dotazioni

Ai sensi del DPCM 26/4/2020 allegato 6 punto 2, il titolare dello stabilimento balneare può disporre in loco, verso tutti i lavoratori che operano all’interno della azienda, la misurazione della temperatura corporea prima di iniziare il turno lavorativo e in caso di febbre (superiore e 37.5° C), tosse o difficoltà respiratoria non potranno iniziare l’attività lavorativa e dovranno contattare immediatamente il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il personale deve essere dotato da parte dei gestori di DPI adeguati (mascherine, guanti, disinfettante etc.) ed è obbligato all’adozione di DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti e attività a rischio (es. contatto con rifiuti potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol durante la sanificazione);

Accesso dei fornitori nello stabilimento balneare

Per l’accesso dei fornitori nell’area dello stabilimento balneare è necessario osservare le regole che prevedano il rispetto del distanziamento sociale e altre misure di prevenzione. Il principale documento di riferimento in merito alla gestione dell’accesso ai fornitori è rappresentato dal punto 3 dell’allegato 6 DPCM 26/4/2020.

Comunicazione

È necessario predisporre strumenti di comunicazione finalizzati ad informare i clienti sulle disposizioni da rispettare all’interno dello stabilimento balneare.

Tra gli strumenti di comunicazione, è raccomandata l’affissione di documenti e poster in posizione ben visibile, in diverse lingue, indicanti i punti salienti (distanze sociali, lavaggio delle mani, igiene respiratoria, altri comportamenti da tenere all’interno dello stabilimento e nei vari ambienti; obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia sia per i clienti che per il personale.

Oltre alle comunicazioni sopra descritte il cliente verrà informato di poter scaricare e utilizzare la APP “Immuni” usufruendo del servizio di Wifi Regionale gratutito.

Accesso allo stabilimento

È fondamentale che gli accessi allo stabilimento avvengano in modo ordinato al fine di prevenire assembramenti.

La regolamentazione degli accessi e degli spostamenti sulle spiagge e negli arenili deve essere predisposta e attuata anche attraverso percorsi dedicati, prevedendo ove necessario, la segnatura della distanza di 1 metro sulle parti comuni e i camminamenti con maggior passaggio e afflusso di clienti.

La disposizione delle attrezzature all’interno dello stabilimento deve garantire in ogni circostanza il distanziamento sociale di almeno 1 mt.

Il personale addetto alla reception e all’accompagnamento dei clienti viene dotato di dispositivi di protezione che limitino il contatto con droplets e aerosol e inviterà i clienti in arrivo ad informarsi tramite il materiale esposto e ad osservare tutte le disposizioni indicate all’interno dello stabilimento per prevenire e controllare i rischi.

Essendo preferibile evitare la circolazione di monete e banconote si consiglia di incentivare i clienti all’utilizzo della moneta elettronica, possibilmente mediante card contactless o mediante pagamento anticipato con bonifico.

La distanza tra gli ombrelloni

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale all’interno dello stabilimento balneare, le distanze degli ombrelloni posizionati sulla spiaggia in deroga all’attuale regolamento Regionale n.2/2004 art.4 lett.f) sono modificate come segue:

  • le distanze minime tra le file degli ombrelloni in mt. 3,50 e fra gli ombrelloni della stessa fila in mt. 3,50.

L’area complessivamente destinata ad ogni ombrellone non può comunque essere inferiore a 12 mq.

È consentita la possibilità di posizionare gli ombrelloni con distanza minima di 4,60 metri nella stessa fila e 3 metri tra le file per consentire, in caso di superamento delle condizioni critiche epidemiologiche e successivamente ad eventuale specifico provvedimento, l’inserimento di ulteriori ombrelloni a distanza minima di m.2.30 nella stessa fila.

In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni; la misura minima di 1 metro va garantita come distanza minima tra la proiezione di un sistema di ombreggio e l’altro.

Le attrezzature complementari assegnate in dotazione all’ombrellone quali sdraio, seggiola, lettino etc. potranno essere fornite in quantità limitata atta a garantire il distanziamento con le attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,50 metri.

Sotto gli ombrelloni, o altri sistemi di ombreggio, è fatto obbligo di osservare una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. L’obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione).

  • Distanziamento dei lettini in spiaggia

Fermo restando l’obbligo di rispetto della fascia di mt. 5 dal bagnasciuga, i lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno mt.2 l’uno dall’altro. L’obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi (potrà essere richiesta un’autocertificazione).

Attività ludico-sportiva

Le attività ludico sportive potranno essere svolte solo se consentite dalle normative in vigore e comunque assicurando sempre il prescritto distanziamento sociale.

Il titolare dello stabilimento valuterà le modalità corrette per consentire le attività ovvero il divieto delle medesime.

Le aree gioco bambini potranno essere allestite e utilizzate solo assicurando la vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore.

L’utilizzo delle piscine eventualmente presenti all’interno degli stabilimenti può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, di ricambio frequente dell’acqua e di disinfezione adeguata a prevenire l’esposizione a infezione Covid-19 da parte dei bagnanti sia nell’area di accesso che all’interno della vasca.

L’accesso alla piscina dovrà essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 10mq per 4 persone.

Ai bordi della piscina, per garantire il distanziamento sociale è preferibile che sia consentito il posizionamento solo sui lettini che devono essere usati da persone della stessa famiglia con asciugamano/telo mare di proprietà.

Ai margini della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraie) devono essere posizionati in postazioni fisse in maniera tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La distanza minima tra i lettini non può essere inferiore ai mt. 2.

L’ingresso in acqua deve essere consentito solo dopo la doccia.

In particolare per le piscine, si prescrive la massima attenzione per:

  • Manutenzione e verifica del corretto funzionamento degli impianti di trattamento acqua;
  • Conferma dell’idoneità alla balneazione attraverso le analisi chimiche e microbiologiche previste;
  • Verifica costante della concentrazione di cloro nell’acqua;

Sono altresì limitate le aree comuni di gioco e svago o destinate al pranzo al sacco dei bagnanti che dovranno essere organizzate in modo da garantire in ogni caso il rispetto delle distanze interpersonali di almeno 1 metro.

Derogando al piano spiagge, le aree destinate ad attività ludico-sportive, ai giochi per bambini o altre situazioni non utilizzabili, in quanto individuate come aree a rischio, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento quali zone ombreggianti, posa ombrelloni, tavoli, etc.. attraverso una comunicazione al Comune territorialmente competente.

Gli allestimenti posizionati nelle aree con diversa destinazione di origine dovranno comunque seguire le regolamentazioni sulle distanze sopra illustrate.

Accesso all’area di balneazione

L’attività di balneazione deve rispettare le regole relative al distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.

Il personale abilitato quale “bagnino di salvataggio” dovrà essere impiegato esclusivamente per osservare lo specchio acqueo di competenza, sia per sensibilizzare l’utenza sull’obbligo di garantire il distanziamento fisico che per vigilare sulla salvaguardia della vita umana in mare dei bagnanti. Le ordinarie procedure di salvataggio dovranno essere adeguate con tecniche di intervento che tengano conto dell’emergenza Covid-19.

Anche nella fase di accesso al mare dovrà essere prevista, ove opportuno, una regolamentazione degli accessi in modo da mantenere sempre il distanziamento prescritto.

Pulizia e sanificazione.

E’ necessario garantire una pulizia periodica, almeno giornaliera, con i normali detergenti delle varie superfici e arredi di cabine e aree comuni.

E’ inoltre fatto obbligo di provvedere alla sanificazione con soluzione igienizzante a base di cloro, o comunque secondo le indicazioni del ministero della salute, delle attrezzature in dotazione quali sedie, sdraio e lettini, periodica e comunque ad ogni cambio di cliente.

Deve essere assicurata una sanificazione accurata e frequente dei servizi igienici comuni in relazione alla quantità di flusso di accesso.

È consigliata la limitazione dell’utilizzo di strutture (es. cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui.

E’ inoltre necessario assicurare la non promiscuità nell’uso di lettini, sdraie e altre attrezzature, con divieto di scambiare le attrezzature tra ombrellone e ombrellone.

All’ingresso delle aree adibite a servizi igienici deve essere messa a disposizione dei clienti una dotazione di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani in modo da detergersi prima dell’utilizzo dei servizi e all’uscita, con l’utilizzo di appositi dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

Nelle aree di accesso alle docce/fontanelle dovranno essere predisposti dispositivi o soluzioni che assicurino il regolare flusso dei bagnanti mantenendo le distanze di sicurezza.

Correttezza dei comportamenti

Il titolare e tutti i dipendenti della impresa balneare avranno cura di sensibilizzare e richiamare, ove necessario, i clienti alla corretta applicazione delle disposizioni previste dalle presenti linee guida in particolare in caso di assembramenti e mancata osservanza delle norme di distanziamento sociale.

Va inoltre pianificata l’eventuale procedura per la gestione di eventi straordinari quali interdizione della balneazione a seguito di osservazione di reflui in mare, interdizione dell’accesso in caso di eventi a rischio di esposizione al virus anche in accordo con le autorità di pubblica sicurezza.

Sono comunque vietate tutte le attività di animazione (feste, balli di gruppo, merende collettive etc..) che favoriscano assembramenti di persone.

Comportamenti igienico-sanitari da adottare da parte dei bagnanti

Obbligo di non accedere all’area turistico-ricreativa di balneazione in caso di provvedimento di quarantena, in presenza di sintomi influenzali o di temperatura corporea superiore ai 37,5°C, o se si proviene da aree di focolai epidemici;

Obbligo di distanziamento sociale di almeno 1 metro, nel corso di ogni permanenza e attività sull’arenile e scogliere, e nel corso della balneazione;

Coloro che passeggiano lungo la battigia dovranno avere cura di osservare le misure di distanziamento fisico;

Rispetto del distanziamento fisico in ogni circostanza, anche durante l’utilizzo di docce e servizi igienici;

Utilizzo dei lettini e delle sedie sdraio apponendo un telo da mare personale.

Lavaggio dei teli frequentemente, almeno a 60°C;

Misure di igiene personale, curando in particolare la pulizia e disinfezione frequente delle mani anche dei bambini;

Obbligo di doccia immediatamente dopo la balneazione con particolare cura di pulizia di mani e viso;

Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie e limitando il rilascio di escreti in acqua (in nessun caso in acque basse e in prossimità della battigia);

Controllo da parte dei genitori del rispetto di tutte le norme comportamentali da parte dei bambini.

Responsabilità del titolare dello stabilimento

Il titolare dello stabilimento pone in essere tutte le condizioni per il rispetto delle regole e dei comportamenti prescritti dalle presenti linee guida senza tuttavia essere direttamente responsabile di eventuali condotte contrarie da parte dei singoli clienti.

SERVIZI BAR E RISTORAZIONE

I Servizi di Bar e di Ristorazione forniti nell’ambito dello stabilimento balneare devono svolgersi nel rispetto delle normative vigenti e in particolare secondo le linee guida e le disposizioni specifiche per la categoria.

In caso di consumo di bevande o pasti sotto l’ombrellone/gazebo, dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni relative alle distanze di sicurezza.

Potrà essere organizzato un servizio di prenotazione bar o ristorante mediante dispositivi informatici e consegna diretta all’ombrellone.

CONCESSIONE TEMPORANEA DI FASCE DI SPIAGGE LIBERE

I Comuni possono valutare di assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due spiagge in concessione ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione balneare per un massimo di 12 metri al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo in coerenza con le presenti linee guida.

SPIAGGE LIBERE

Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l’adozione di misure di mitigazione del rischio analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, incluse, in particolare, la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale; l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti; le procedure di pulizia e sanificazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.

La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente.

Ove possibile dovrebbe essere favorito l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni mediante applicativi informatici), in modo da prevenire assembramenti.

Dovrà essere assicurato il distanziamento fisico in ogni circostanza e la posa di ombrelloni, lettini, sdraie, teli da mare etc..da parte di privati cittadini dovrà rispettare la distanza minima di mt 4,00 da palo a palo per gli ombrelloni e di mt 2,00 tra i lettini, sdraie, teli da mare etc..

Il distanziamento fisico può essere derogato per le persone facenti parte del medesimo nucleo familiare o conviventi fornendo apposita documentazione se richiesta.

In considerazione del carattere generale di queste indicazioni si raccomanda alle autorità sanitarie e ambientali competenti per territorio la possibile adozione di misure più restrittive di quanto indicato, come, ad esempio, una limitazione di accessi più stringente (fino all’interdizione della balneazione) nel caso di ambienti ad elevata frequentazione o condizioni meteo marine che precludano il ricambio d’acqua.

I Comuni potranno emettere ordinanze di DIVIETO DI ACCESSO alle spiagge nelle ore notturne (00.00-06.00) per ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, limitatamente alle aree in concessione demaniale, al fine di non vanificare le attività di sanificazione adottate in base alle presenti linee guida.